Condizioni generali di assicurazione
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1
L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 - CONSULENZA MEDICA
Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo
stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di
Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da
effettuare in suo favore.
1.2 - RIENTRO SANITARIO
- 1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni
dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il
trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato,
tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli
spostamenti locali.
- 1.2.1 - Trasporto in ambulanza - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio
domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza
interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà
accompagnato da personale medico od infermieristico, ed trasporto potrà avvenire solo se
organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto/INTERASSISTANCE/DISPO-SIZIONI COMUNI.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato
esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
- 1.2.1 - Trasporto in ambulanza - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla
stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e
psicosomatiche;
- lo stato di gravidanza oltre il 180 giorno;
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di
allucinogeni, da sindrome da immunode.cenza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della
gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazzionali;
- tutti i casi previsti agli art. 2 e 3 - INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI/Esclu-sioni.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino
all'importo di € 1.291,14 per i viaggi all'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale.
Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si veri.chino le
dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli
si trova ricoverato.
1.3 - RIENTRO DELLA SALMA
Mondial Assistance in caso di decesso dell'Assicurato durante
il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo o proprio
carico le spese di trasporto.
Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO
A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico
tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purchè assicurati, con il mezzo
ritenuto più idoneo.
Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e con-corre alle
spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - SPESE DI VIAGGIO DI UN FAMILIARE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato
per un periodo superiore a 7 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare un
biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - RIENTRO DEI FIGLI MINORI DI 15 ANNI
Quando a seguito di infortunio, malattia od
altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui
viaggianti, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata
dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo
classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - SPESE DI CURA
- 1.7.1 Oggetto
Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
- al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di
medicinali (purchè sostenute a seguito di prescrizione medica);
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il
viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione Tabella Capitali
Assicurati.
Il rimborso verrà effettuato solo dietro presentazione dei giusti.cativi di spesa (fatture o ricevute) in
originale.
- 1.7.2 - Limitazioni
Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e € 51,65
per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per
destinazione Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno
rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo
restando il capitale nei limiti previsti per destinazione Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche
sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento veri.catosi in viaggio saranno
rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i
viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione Tabella Capitali Assicurati
ed i sottolimiti sopra indicati, purchè sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni
rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese
sostenute all'estero, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della
prestazione per la quale viene richiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più
assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un
importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo
risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla
proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in
termini di polizza.
- 1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato; malattie
croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180o giorno; infortuni o
malattie derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati
dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche,
dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione
volontaria della gravidanza;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e
fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- interventi o applicazioni di natura estetica;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni
conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- tutti i casi previsti agli art. 2 e 3 - INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI/Esclu-sioni.
1.8 - SPESE SUPPLEMENTARI DI SOGGIORNO
Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Mondial Assistance rimborsa fino a concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato.
Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 - RIENTRO AL DOMICILIO
Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 - RIENTRO ANTICIPATO
Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all'estero e € 258,23 per i viaggi in Italia.
Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.
1.11 - INVIO MEDICINALI URGENTI (solo per i viaggi all'estero)
Mondial Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purchè in commercio in Italia) alla salute
dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico
curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subor-dinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.
1.12 - INVIO MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.
1.13 - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE (solo per i viaggi all'estero)
Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29.
1.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Mondial Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46.
1.15 - ANTICIPO CAUZIONI (solo per i viaggi all'estero)
In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - ANTICIPO DENARO
Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28.
Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La
prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate o nel caso il
trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si
trova l'Assicurato.
In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli
artt. 1 e 4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI delle C.G.A.
INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione.
Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - ESCLUSIONI
Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da:
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assi-curato è
privo della prescritta abilitazione;
- esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3o grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3o grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobati-co, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Sono esclusi le malattie e gli infortuni veri.catisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a
meno che questa sia di natura commerciale.
Art. 4 - SCELTA DEI MEZZI DI TRASPORTO
Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con èquipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno (se necessario) vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a no-leggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 5 - DOPPIA ASSICURAZIONE
Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre So-cietà o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del presente certi.cato, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.
Art. 6 - RESPONSABILITA'
Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui all'art. 1 in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.
BAGAGLIO
Somma assicurata: vedi Tabella Capitali Assicurati
Art. 1 - OGGETTO
Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata ricon-segna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sè per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.
L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotogra.che, cineprese,
ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purchè comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma
assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5 - indennizzo.
Art. 2 - LIMITAZIONI
2.1
Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio conse-gnato ad impresa di trasporto o af.dati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2
L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di €
51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotogra.ca, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri,
batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.