Condizioni generali di assicurazione

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24


Art. 1

L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:

1.1 - CONSULENZA MEDICA

Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

1.2 - RIENTRO SANITARIO

  • 1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
  • 1.2.1 - Trasporto in ambulanza - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto/INTERASSISTANCE/DISPO-SIZIONI COMUNI.
    Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
  • 1.2.1 - Trasporto in ambulanza - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno. Sono altresì esclusi: - le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; - lo stato di gravidanza oltre il 180 giorno; - gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunode.cenza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; - le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazzionali; - tutti i casi previsti agli art. 2 e 3 - INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI/Esclu-sioni. Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.291,14 per i viaggi all'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale.
    Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si veri.chino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

1.3 - RIENTRO DELLA SALMA

Mondial Assistance in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo o proprio carico le spese di trasporto.
Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.

1.4 - RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO

A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purchè assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.
Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e con-corre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).

1.5 - SPESE DI VIAGGIO DI UN FAMILIARE

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.

1.6 - RIENTRO DEI FIGLI MINORI DI 15 ANNI

Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.

1.7 - SPESE DI CURA

  • 1.7.1 Oggetto Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
    - al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purchè sostenute a seguito di prescrizione medica);
    - al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione Tabella Capitali Assicurati.
    Il rimborso verrà effettuato solo dietro presentazione dei giusti.cativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
  • 1.7.2 - Limitazioni Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento veri.catosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purchè sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene richiesto il rimborso.
    In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
  • 1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
    - infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180o giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
    - acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
    - interventi o applicazioni di natura estetica;
    - visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
    - tutti i casi previsti agli art. 2 e 3 - INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI/Esclu-sioni.

1.8 - SPESE SUPPLEMENTARI DI SOGGIORNO

Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Mondial Assistance rimborsa fino a concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato.
Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.

1.9 - RIENTRO AL DOMICILIO

Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

1.10 - RIENTRO ANTICIPATO

Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all'estero e € 258,23 per i viaggi in Italia.
Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.

1.11 - INVIO MEDICINALI URGENTI (solo per i viaggi all'estero)

Mondial Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purchè in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subor-dinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.

1.12 - INVIO MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.

1.13 - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE (solo per i viaggi all'estero)

Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29.

1.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Mondial Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46.

1.15 - ANTICIPO CAUZIONI (solo per i viaggi all'estero)

In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.

1.16 - ANTICIPO DENARO

Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28.
Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI delle C.G.A. INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione.
Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.

Art. 3 - ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da:
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assi-curato è privo della prescritta abilitazione;
- esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3o grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3o grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobati-co, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Sono esclusi le malattie e gli infortuni veri.catisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

Art. 4 - SCELTA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con èquipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno (se necessario) vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a no-leggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. 5 - DOPPIA ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre So-cietà o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del presente certi.cato, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

Art. 6 - RESPONSABILITA'

Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui all'art. 1 in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.


BAGAGLIO
Somma assicurata: vedi Tabella Capitali Assicurati


Art. 1 - OGGETTO

Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata ricon-segna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sè per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.
L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotogra.che, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purchè comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5 - indennizzo.

Art. 2 - LIMITAZIONI

2.1

Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio conse-gnato ad impresa di trasporto o af.dati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

2.2

L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotogra.ca, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
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